Lavori in quota D.P.I III categoria

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Tabella dei Contenuti

Il D.Lgs. 475/1992 classifica i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in tre categorie
I – Categoria
Racchiude i D.P.I. che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con colpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).
II – Categoria
Raggruppa i D.P.I. che non sono contenuti nelle altre due categorie.
III – Categoria
Raggruppa i D.P.I. che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, D.P.I. per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiore a 100°C).
Nelle direttive Europee vengono normati i D.P.I. di III categoria, i quali sono oggetto di specifica formazione, per cui richiedente un addestramento adeguato e specifico, considerando che parte delle lavorazioni, essendo in quota, espongono il lavoratore a rischi di caduta dall’alto.
Gli addetti a tale lavorazioni devono essere fisicamente idonei e godere di buona salute, certificate da visite aziendali riferite alle attività che andranno a svolgere; non devono soffrire di problemi di equilibrio e principalmente di vertigini; non devono assumere alcool e/o droghe, e non devono avere problemi di natura psichica.
Il D.Lgs 81/08 sottolinea la necessaria priorità d’impiego dei dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) rispetto a quello individuali (D.P.I.).
Le caratteristiche di realizzazione dei D.P.I. sono normate dalla Direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989, che definisce tali dispositivi come quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza. L’attuazione nel nostro ordinamento, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, relative ai dispositivi di protezione individuale di tale direttiva, viene svolta dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 475 del 4/12/92.
Nel 2001, viene emanata la Direttiva Europea 2001/45/CE sui requisiti minimi di sicurezza nell’uso di scale a pioli, ponteggi e funi, che ha come scopo quello di ridurre gli infortuni provocati da cadute dall’alto. Questa direttiva si inserisce all’inteno dell’allegato XXI del D.Lgs 81/2008, nelle more dell’Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, per quanto concerne i requisiti minimi di sicurezza nell’uso di funi nei lavori in quota.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 febbraio 2004 vengono definite le norme armonizzate della direttiva 89/686 sui D.P.I. che individuano una specifica tecnica adottata da un organismo di normazione europeo (CEN,CENELEC,ETSI) sulla base di un mandato della commissione CE.
Con l’approvazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio N°425 del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale, viene abrogata (dopo trent’anni) la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Nel D.Lgs. 81/2008 all’art. 74 del viene definito “dispositivo di protezione individuale, (D.P.I.), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

L’art. 75 stabilisce l’“obbligo di uso” dei D.P.I., stabilendo che devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Nelle more invece dell’art. 76 vengono definiti i requisiti dei dispositivi in conformità a quanto disposto nelle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 N.475 e ss.mm.ii. in attuazione della direttiva 89/686/CEE; al comma 1 vengono indicati le caratteristiche dei D.P.I. che devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Nell’uso dei D.P.I. vi sono obblighi anche nei confronti del datore di lavoro, che vengono stabiliti all’art.77, in cui viene indicato al Datore di Lavoro, che nella scelta dei dispositivi di protezione individuale:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individui le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a);
c) valuti, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI;
d) aggiorni la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni dispositivo classificato di III categoria, e per i dispositivi di protezione dell’udito

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all’articolo 79 comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76, in considerazione dei criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi e, le circostanze e situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva.
Nel caso di molteplici rischi che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, deve esserci la compatibilità tra i dispositivi, tale da prevedere che tale uso, permetta di mantenere la stessa efficacia nei confronti del rischio.
Nella produzione dei dispositivi di protezione individuale individuali facente parte della II e III categoria, prima del loro realizzo il costruttore deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE, ovvero l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.

La classificazione dei D.P.I.

CATEGORIA – I
CE – D.P.I. per utilizzo generico
Di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
CATEGORIA – II
CE 98 – D.P.I. per rischi medi
Secondo la D.Lgs 475/92 tutti quelli che non sono di prima e di terza categoria si definiscono di seconda.
CATEGORIA – III
CE 98 – D.P.I. di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente.
CE 0299 – DPI per rischio con pericolo di gravi lesioni
Contro le cadute dall’alto apparecchi per la protezione delle vie respiratorie; contro le aggressioni chimiche o le radiazioni ionizzanti; isolanti elettricamente.

Normative tecniche di riferimento
EN 363 Sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto
EN 354 Cordini
EN 358 Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
EN 353-1 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida
EN 353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile
EN 355 Assorbitori di energia. Cordini muniti di assorbitore di energia
EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 361 Dispositivi imbracature Anticaduta per il corpo
EN 362 Connettori
EN 341 Dispositivi di discesa:
 tipo 1 – discensore automatico;
 tipo 2 – discensore a controllo manuale
EN 1496 Dispositivo di sollevamento soccorso
EN 1497 Imbracatura di salvataggio
EN 1498 Cinghiaggi di salvataggio
EN 12841 Sistemi di accesso su fune
EN 397 Elmetti di protezione per l’industria
EN 1891 Corde statiche con guaina a basso coefficiente di Allungamento
EN 365 Requisiti generali per le istruzioni d’uso e la marcatura
EN 517 Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza dal tetto
EN 813 Cinture con cosciali
EN 795 Dispositivi di ancoraggio removibili per utilizzatore singolo
UNI 11578 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente requisiti e metodi di prova
UNI 11560:2014 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura
UNI 11158:2015 l’individuazione dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro, dei sistemi di arresto caduta e dei sistemi di salvataggio
EN 795:2012
(UNI EN 795:2012) Dispositivi di ancoraggio (Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute) recepimento Italiano da parte UNI a dicembre 2012

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