Ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall’alto, come definire l’“alto” ed a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalla caduta dall’alto.
La lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 39024 del 20/9/2016 della Sezione IV penale, nella quale la suprema Corte si è espressa in merito all’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e al rapporto esistente fra le disposizioni sulla protezione dalla caduta dall’alto di cui al D.P.R. 7/1/1956 n. 164, abrogate, e le corrispondenti nuove disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – ci induce ad aggiornare un approfondimento sull’argomento che è stato già fatto per la verità subito dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 8/7/2003 n. 235.
Il persistere dell’errata interpretazione da parte della Corte suprema sul campo di applicazione dell’art. 122 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. è spiegabile, a parere dello scrivente, con il fatto che la stessa Corte, in entrambe le sentenze, non ha tenuto conto della modifica apportata all’articolo 122 dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, che va letto così come sopra indicato, per cui invece di fare riferimento ai lavori in quota, per la cui individuazione conta l’altezza dal suolo del piano di calpestio del lavoratore, ha fatto riferimento a quanto riportato nella versione originale dell’articolo 122 stesso secondo cui “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII” nella quale il legislatore, con il chiaro obiettivo di assicurare una continuità normativa, ebbe a riportare letteralmente quanto già contenuto nell’abrogato art. 16 del D.P.R. n. 164/1956, facendo così riferimento a lavori per la cui individuazione conta sostanzialmente l’altezza dal suolo del punto di lavoro che corrisponde praticamente all’altezza della posizione delle braccia.
All’interno dell’ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico riserva il Capo II, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
L’art. 107 definisce i lavori in quota come “quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata”.
La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra quindi gli “obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro”, con due precisazioni introduttive di carattere generale:
1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo ri-spetto a quelle individuali;
2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi.
Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9).
Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva. Chiudono il Titolo IV due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), sempre in ottica di voler tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall’alto sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni speciali (art. 148) ed al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152). In tema di edilizia, e di prevenzione sui luoghi di lavoro relativamente al settore in cui si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti sul lavoro, risulta chiaro l’obiettivo del legislatore di voler approfondire in modo esaustivo e dettagliato un aspetto importante come quello della protezione nei lavori in quota, definendo integralmente anche gli aspetti che potrebbero a prima vista apparire più marginali, ma la cui applicazione può invece risultare significativa in termini di riduzione degli infortuni.
Già sotto l’impero dell’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956, la giurisprudenza aveva affermato il principio che la suddetta norma “ha carattere assoluto ed è intesa a proteggere il lavoratore in ogni momento della sua attività che si svolga ad altezza superiore ai due metri dal suolo con pericolo di caduta”, dunque il suo campo di applicazione non doveva essere limitato al settore delle costruzioni, bensì essere esteso a tutte le attività in quota che potevano determinare cadute dall’alto dei lavoratori.
Il Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 105-156) detta dunque l’attuale disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e, nell’ambito di questa, dei cosiddetti “lavori in quota”. Trattasi di disposizioni che erano già contenute nel D.Lgs. n. 235/2003, recante norme in tema di requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (attuativo della direttiva 2001/45/Ce) e che, all’epoca, erano confluite nel Titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994 (artt. 34 e 36-bis e ss.).
Prima del recepimento della direttiva 2001/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, non esisteva nella legislazione italiana una esplicita definizione di “lavoro in quota”. Le uniche disposizioni prevenzionistiche riferibili ai posti di lavoro “sopraelevati” erano l’art. 27 del D.P.R. n. 547/1955 (riferito alle imprese in generale) e, con specifico riferimento al settore delle costruzioni, l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956.
Gli ulteriori criteri generali di scelta, improntata a un principio di sicurezza gradata, tra le attrezzature di lavoro utilizzabili per i lavori temporanei in quota (compresi i sistemi di accesso ai posti di lavoro, anche a fini di evacuazione in caso di pericolo “imminente”), sono:
per le scale a pioli (art. 111, comma 3), la sussistenza di condizioni di «limitato livello di rischio» e di «breve durata di impiego», oppure le caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare;
per i sistemi a funi (art. 111, comma 4), il conseguimento di un livello di sicurezza accettabile (implicante facoltà di non impiego di un’attrezzatura di lavoro considerata più sicura), risultante dall’attività di valutazione dei rischi, sempre che si versi in situazioni di «breve durata di impiego», e di caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare.
La Normativa che regola la formazione per le tipologie di lavori in quota, prevede all’ art. 78 “gli obblighi dei lavoratori”, in cui è fatto obbligo di formazione e addestramento, con un programma organizzato dal datore di lavoro; l’utilizzo di D.P.I. messi a disposizione, senza apporre modifiche, riconsegnandoli al termine del loro utilizzo, e segnalando (al datore di lavoro o preposto o dirigente) qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato. Conformemente all’informazione, alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente, in ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
I destinatari dei corsi sono:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 10 bis del Titolo 100;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
Il percorso formativo per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è normato e nasce dalla necessità di disporre di personale particolarmente formato e addestrato per questo lavoro. Infatti sempre l’Art. 116 al comma 2 prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori da impiegare nei lavori con funi una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
Tutti gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136), compresi per esempio i lavoratori addetti al semplice passaggio del materiale sugli impalcati, devono seguire questo corso strutturato in tre moduli e della durata complessiva di 28 ore e che prevede una prova di verifica finale.
La formazione per gli utilizzatori di PLE meritano una diversa considerazione, si conviene che tutti gli occupanti della piattaforma sono esposti ai medesimi rischi (caduta, urti, elettrocuzione, ecc.), per cui, in relazione a quanto concerne lo svolgimento del lavoro potrebbero esserci delle distinzioni tra i lavoratori- manovratori, che eseguono il lavoro in quota e comandano il movimento della PLE, e i lavoratori-non manovratori, che svolgono il lavoro in quota ma non eseguono manovre e spostamenti della piattaforma risultando solo come «trasportati».
La formazione e l’addestramento di entrambe le figure dovrà comprendere pertanto gli elementi specifici dello svolgimento dei lavori in quota e dell’uso dei DPI.
Solo il manovratore dovrà essere invece in possesso della specifica abilitazione per la conduzione della PLE.
Le scale portatili rientrano tra le cosiddette attrezzature di lavoro, così come definite dall’Art. 69 “Definizioni del D.Lgs. 81/08”. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
In merito all’uso dei trabattelli, valgono le stesse considerazioni delle scale portatili tenendo presente che a questi si associano anche i rischi collegati al montaggio e smontaggio, prestando attenzione all’uso di DPI anticaduta, e che l’operatore sia ben addestrato in merito alle azioni da eseguire (e da non eseguire).
La formazione dell’operatore che deve lavorare con il trabattello dovrà quindi avere una componente importante relativa alla parte pratica.
Per definire il programma formativo per i lavoratori adibiti all’uso del trabattello si può fare riferimento alla Circolare MLPS 30/2006 in cui, pur facendo ancora riferimento al D.Lgs. 626/94, vengono dati chiarimenti in merito alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei trabattelli.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94.
La formazione per queste figure è dettagliata nell’all. XXI del D.Lgs. che riporta l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota.
Architetto Sabrina Piancone